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NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Il codice di deontologia professionale è l'insieme
dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Industriale
deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione
e che integrano le norme codificate dal diritto positivo.
I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista,
sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti,
con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di appartenenza, con
i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza
professionale che informi di sé l'attività professionale
svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle
necessità delle utenze pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato affinché le presenti
norme siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno
per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti
nel presente codice deontologico.
L'obbligatorietà della iscrizione all'Albo dei Periti Industriali
per l'esercizio della professione rappresenta una fondamentale acquisizione
della nostra democrazia, perché garantisce il controllo dall'interno
che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti
e doveri si impongono alla coscienza di ciascun iscritto.
Le disposizioni del presente Codice si applicano ad ogni Perito Industriale
iscritto all'albo professionale.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
Il Perito Industriale nell'esercizio della professione adempie ad una
funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.
Art. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale debbono
rispettare le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro
della Categoria alla quale appartengono.
Art. 3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni assunti con la massima
coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi
per l'assolvimento del quali ritenga di non essere adeguatamente preparato,
come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto
con i suoi doveri professionali.
Art. 4
L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza
professionale.
Art. 5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio del Collegio di appartenenza
ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti norme di deontologia
professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
Art. 6
Il Perito Industriale, nell'esercizio della professione, deve rifuggire
da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di
religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza
a classi sociali.
Art. 7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze
al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive
alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
Art. 8
Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria posizione professionale
per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di fuori dell'esercizio
della professione.
DEI RAPPORTI CON IL COLLEGIO
Art. 9
Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni
legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio nell'esercizio delle
proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera Categoria.
Art. 1 0
L'appartenenza al Collegio impone a tutti gli iscritti un preciso dovere
di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio del Collegio
di appartenenza il comportamento dei propri colleghi contrastante con
le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni
e documenti.
Art. 11
E' preciso dovere del Perito Industriale partecipare alle votazioni
per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo giustificato
motivo.
Art. 1 2
Il Perito Industriale dipendente, può svolgere attività
libero professionale, salvo le incompatibilità previste dalle
Leggi vigenti. Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a svolgere
l'attività libero professionale, è tenuto alla applicazione
integrale della tariffa professionale.
DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art.13
Il Perito Industriale deve svolgere la propria professione nel rispetto
dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi,
al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria
professionale. Stessi identici valori, di lealtà e correttezza,
debbono caratterizzare l'attività del Perito Industriale nei
confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.
Art. 14
E' fatto divieto ai Periti Industriali iscritti all'Albo di screditare
i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per
ottenere benefici.
Art. 15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a subentrare in un incarico
già affidato ad altri deve informare di ciò il collega
sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente
e regolarmente esonerato.
Art. 16
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra Colleghi,
tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti
chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.
Art. 17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito Industriale dovrà
attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure
dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire
come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.
Art. 18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione favorire e legittimare
il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi esercita abusivamente
la professione, ma deve anzi denunciare l'abuso al Collegio di appartenenza.
Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà, altresì,
riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 19
Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di titoli che
non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio
delle professioni. E' fatto divieto dell'uso di mezzi pubblicitari di
tipo reclamistico della propria attività professionale.
Art. 20
Il Perito Industriale che dovesse ravvisare comportamenti professionali
eticamente censurabili, da parte di un collega, dovrà informare
di ciò il Collegio di appartenenza.
Art. 21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie legali nei confronti
di un collega, per motivi attinenti l'esercizio della professione, ha
il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per tentare
una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione
del Presidente del Collegio di appartenenza.
Art. 22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza sleale di
nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono essere
fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso
dovere del professionista, salvo per le sole eccezioni previste dalle
leggi.
DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI
Art. 23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale
deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali
requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza,
la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente
può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.
Art. 24
Il Perito Industriale deve definire insieme al committente il contenuto
e i termini dell'incarico conferitogli.
Art. 25
Il Perito Industriale, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare
la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente,
purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti
illeciti contrastanti con le presenti Norme e Leggi vigenti, o compiere
attività che possano compromettere il prestigio del professionista
e/o dell'intera categoria.
Art. 26
Il Perito Industriale è tenuto al segreto professionale. Egli
non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza
durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in
cui sia espressamente autorizzato dal committente.
L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto
con il committente. Il Perito Industriale deve informare i suoi collaboratori
e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che
vi si conformino. Per la violazione posta in essere da questi ultimi
risponde comunque, personalmente, il professionista.
Art. 27
Il Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di
non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente
a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare
la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.
Art. 28
Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Perito Industriale potrà
farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione
previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che
tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico
e comunque sotto la sua personale responsabilità.
Art. 29
Il Perito Industriale potrà recedere dall'incarico prima di aver
fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare
il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi
se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta
causa.
Art. 30
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi diretti
o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza aver prima
comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del
compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per
iscritto.
Art. 31
Il Perito Industriale non deve millantare influenze o aderenze politiche
o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure
deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di procacciatori d'affari
per il medesimo fine.
Art. 32
Il Perito Industriale che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie
giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi dall'assumere l'incarico
se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente
o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.
Art. 33
Nella compilazione della parcella il Perito Industriale deve usare la
massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite,
il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede rimborso.
DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA'
Art. 34
Il Perito Industriale deve esercitare la sua attività e disciplinare
i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi
gerarchici, Enti pubblici ed Autorità Pubbliche.
Art. 35
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e del prestigio di
cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine
di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.
Art. 36
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una
Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo
pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'amministrazione
dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali
o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.
DEI RAPPORTI CON I TERZI
Art. 37
Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Perito Industriale
instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare
gli interessi del committente senza però compromettere quelli
dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente
dagli elementi di cui dispone.
NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI
IN GENERE
Art. 38
Il Perito Industriale, nominato componente di commissioni di qualsiasi
tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del
presente codice deontologico.
Art. 39
Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del Collegio per partecipare
a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso, deve agire in modo
da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve, inoltre, segnalare
al proprio Collegio di appartenenza le violazioni delle presenti norme
poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.
Art. 40
Il Perito Industriale nominato componente di commissioni giudicatrici,
consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente
e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.
Art. 41
Il Perito Industriale componente di Commissioni deve vigilare affinché
le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione
finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle norme del bando;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione,
imposizione, interferenza provenienti dall'esterno o anche dall'interno,
non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della commissione.
Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente
sia l'Ente banditore sia il Consiglio del Collegio di appartenenza,
nonché l'autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.
Art. 42
E' vietata la partecipazione a concorsi le cui condizioni di bando siano
state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal Consiglio del Collegio
di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della sua dignità e di quella dell'intera categoria.
Art. 43
Il Perito Industriale che venga nominato componente di una commissione
giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni
che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare
se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli
abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.
Art. 44
Tutti gli iscritti all'Albo professionale sono diffidati dal partecipare
a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne siano
tenuti, non abbiano richiesto la terna di nominativi al Collegio.
Per le nomine conferite a titolo personale, il Perito Industriale, prima
di dare il proprio assenso, è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Collegio di appartenenza.
Art. 45
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento
del quale egli sia costretto a contravvenire a leggi, norme e regolamenti.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 46
Le presenti norme di deontologia professionale sono poste ad integrazione
delle norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della
professione di Perito Industriale. Gli iscritti all'Albo devono osservarle
scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti disciplinari
graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di
qualunque atto lesivo dell'etica professionale. I suddetti provvedimenti
disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza,
previo procedimento istruttorio, così come previsto dalle Leggi
vigenti.
Art. 47
L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti è sottoposta
alla vigilanza del Consiglio del Collegio di appartenenza.
I Periti Industriali devono, per quanto possibile, comunicare i principi
informatori del presente Codice attraverso un'attività di divulgazione.
Art. 48
Le presenti norme costituiscono regolamento interno deliberate dal Consiglio
Nazionale dei Periti Industriali e recepite dal Consiglio del Collegio.
Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e Giustizia e gli
Uffici Giudiziari.
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